Il
POF
Regolamento dell'Istituto
ART. 1
Disposizioni generali sul
funzionamento degli Organi Collegiali.
La convocazione degli Organi
Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso
di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data
delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata
con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo
Collegiale mediante affissione all’albo di apposito
avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono
indicare gli argomenti da trattare nella seduta
dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo
collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal
Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro
a pagine numerate. |
 |
ART. 2 Programmazione delle
attività degli Organi Collegiali.
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie
attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze,
allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un
ordinato svolgimento delle attività stesse.
ART. 3 Svolgimento
coordinato dell’attività degli Organi Collegiali.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con
gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in
determinate materie.
ART. 4 Elezioni
contemporanee di organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata
annuale, hanno luogo, possibilmente nello stesso giorno
ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono
fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
ART. 5 Convocazione del
Consiglio di interclasse e di intersezione.
Il Consiglio di interclasse e di intersezione è
convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa
o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei
suoi componenti.
|
 |
ART. 6 Programmazione e
coordinamento.
Le riunioni del Consiglio di interclasse e di
intersezione devono essere programmate secondo i
criteri dell’art. 2 e coordinate con quelle di altri
organi collegiali secondo i criteri stabiliti
dall’art. 3. |
ART. 7 Convocazione del
Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le
modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio
1974 n. 416.
ART. 8 Programmazione e
coordinamento dell’attività del Collegio dei
Docenti.
Per la programmazione e il coordinamento
dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano
le disposizioni dei precedenti art. 2 e 3.
ART. 9 Prima
convocazione del Consiglio di Circolo.
La prima convocazione del Consiglio di Circolo,
immediatamente successiva alla nomina dei relativi
componenti da parte del Provveditore agli Studi, è
disposta dal Dirigente Scolastico.
ART. 10 Elezione del
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
Circolo.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal
Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti
dei genitori, componenti del Consiglio stesso, il
Proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio
segreto. Sono candidati tutti i genitori componenti
del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima
votazione il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano stati
presenti alla seduta la metà più uno dei componenti
in
carica. Il Consiglio elegge anche un vice
Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste
per l’elezione del Presidente.
ART. 11 Regolamento
delle sedute del Consiglio di Circolo.
La convocazione del Consiglio di Circolo deve essere
disposta con un congruo avviso, di massima non
inferiore a cinque giorni, rispetto alla data della
riunione. In caso di particolare urgenza, è prevista
la convocazione del Consiglio di Circolo entro 24
ore. La documentazione riguardante i vari punti
all’ordine del giorno deve essere a disposizione dei
componenti del Consiglio di Circolo che potranno
prenderne visione presso la segreteria tre giorni
prima della prevista convocazione. Il Presidente
porrà in discussione gli argomenti all’ordine del
giorno nella successione in cui compaiono
nell’avviso di Convocazione, e può inserire al punto
“varie” non più di tre argomenti, improvvisamente
emersi, espressamente richiesti all’inizio della
seduta, che non implichino decisioni particolarmente
rilevanti. Le sedute avranno la durata di due ore;
il prolungamento è possibile su delibera dei due
terzi dei presenti solo per concludere un punto
particolarmente urgente. All’ora stabilita
nell’avviso di convocazione, il Presidente fa
l’appello, se non sono presenti la metà più uno dei
componenti, trascorsi quindici minuti, senza che il
numero legale sia raggiunto, il Presidente dichiara
deserta la seduta e fissa la
riunione in un altro giorno. Di ciò viene redatto il
verbale con l’indicazione dei nomi degli
intervenuti. La votazione è segreta quando si decide
su argomenti che riguardano persone e su richiesta
della maggioranza per qualsiasi altro punto all’o.d.g.
Il Presidente regolerà il dibattito e stabilirà la
durata massima degli interventi a cinque minuti per
ogni argomento e per ciascun componente del
Consiglio di Circolo.
Gli interventi dovranno essere brevi, chiari e
limitati agli argomenti dell’ordine del giorno,
naturalmente si seguiranno le discussioni
attentamente onde evitare interventi inutili.
Le deliberazioni sono pubblicate in apposito Albo
della Scuola entro il termine massimo di tre giorni
dalla relativa seduta e devono restare esposte per
l’intero anno. Non sono soggetti a pubblicazione gli
atti concernenti singole persone salvo contraria
richiesta dell’interessato.
I componenti del Consiglio di Circolo, che non
possano intervenire ad una seduta, devono far
pervenire al Consiglio, in qualsiasi modo, prima
della seduta stessa, la comunicazione dell’assenza.
Verrà controllato periodicamente il numero delle
assenze, per ottemperare all’art. 29 del D.P.R. 416
del 1974.
Il Consiglio stabilisce, in linea di massima, i
periodi in cui riunirsi, con cadenza non inferiore a
due mesi, cercando di raggruppare più punti all’o.d.g.,
prevedendo le scadenze del calendario scolastico.
La giunta esecutiva si riunisce, di regola, nel
giorno in cui è convocato il Consiglio di Circolo.
La riunione della Giunta esecutiva precederà quella
del Consiglio di Circolo ed avrà luogo in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni. |
ART. 12 Relazione annuale
La relazione annuale del Consiglio di Circolo al
Provveditore agli Studi e al Consiglio
scolastico provinciale prevista dall’art. 6,
ultimo comma, del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 è
predisposta nel mese di settembre di ogni anno
dalla giunta esecutiva ed è oggetto di
discussione e approvazione in apposita seduta
del consiglio, da convocarsi entro il mese di
Ottobre e, comunque quando si dà luogo al
rinnovamento dell’organo, prima
dell’insediamento dello stesso. La relazione,
firmata dal Presidente del Consiglio di Circolo
e dal Presidente della giunta esecutiva, è
inviata al Provveditore agli Studi e al
consiglio provinciale, entro 15 giorni dalla
data della sua approvazione, dal Dirigente
Scolastico. |
 |
ART. 13 Pubblicità degli
atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio di
Circolo, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31
Maggio 1974 n. 416, deve avvenire mediante
affissione, in apposito albo di circolo, della
copia integrale del testo delle deliberazioni
adottate dal consiglio stesso, sottoscritta e
autenticata dal Dirigente Scolastico.
L’affissione all’albo avviene entro il termine
massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
consiglio. La copia della deliberazione deve
rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori
sono depositati nell’Ufficio di segreteria del
circolo e per lo stesso periodo sono esibiti a
chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere
all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico
dal segretario del consiglio; il Dirigente
Scolastico ne dispone l’affissione immediata e
attesta in calce ad essa la data iniziale di
affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le
deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
ART. 14
Convocazione del comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti.
Il comitato per la valutazione del servizio
degli insegnanti è convocato dal Dirigente
Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del
precedente art. 2, per la valutazione del
servizio - art. 66 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n.
417;
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli
effetti della valutazione del periodo di prova
degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del
D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 117;
c) ogni qualvolta se ne presenta la necessità. |
[chiudi questa
finestra]
|